Art. 3.
(Soggetti abilitati).

      1. L'applicazione di ossigeno nelle sue forme molecolari nella forma topica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), deve

 

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essere effettuata dal medico, che può avvalersi sotto la sua diretta sorveglianza di infermieri diplomati o laureati; la somministrazione per punture o in forma invasiva di cui al medesimo comma 2, lettere b) e c), può essere effettuata unicamente da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati a seguito della frequenza dei corsi previsti dall'articolo 4.